Art. 3.
(Aziende turistiche locali).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. Per la gestione pianificata di uno o più sistemi turistici locali, su iniziativa delle province e previo riconoscimento della regione, sono istituite le aziende turistiche locali (ATL). Le ATL adottano la forma giuridica delle società miste pubblico-private, con prevalenza di soggetti pubblici. Possono fare parte delle ATL le camere di commercio, industria,

 

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artigianato e agricoltura, gli enti locali, le associazioni pro-loco, gli imprenditori e gli operatori economico-turistici, anche consorziati, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore del turismo.
      4-ter. Le ATL, oltre alle finalità di cui al comma 4, perseguono i seguenti scopi:

          a) nell'ambito di competenza raccolgono, elaborano e trasmettono alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificano la qualità delle strutture turistiche, favoriscono la formazione di proposte di offerte turistiche, coordinano gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;

          b) forniscono ai turisti servizi ricettivi ovvero provvedono alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, svolgono le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».